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:: Sig. Roberto Ravenni
Credito d'imposta IMU SETTORE turismo
ADEMPIMENTO
Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo
I destinatari del credito d’imposta IMU per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismo, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici. Per fruire del credito d’imposta, i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. I contribuenti devono avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019. Per fruire del credito, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate, tramite i canali telematici, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni.
DA SAPERE
Tax credit IMU: autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023
Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili della categoria catastale D/2, nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, inviabile dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell'Agenzia, vanno attestati il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l'Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento, il credito sarà utilizzabile in compensazione nel Mod. F24.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Fisco – Cartella di pagamento: cambiano i fogli di avvertenze
Impresa – Buono Fiere: dal 10 novembre al via le richieste di rimborso
Lavoro - Avvocati: nuovi parametri/tariffe dal 23 ottobre
Scadenze dal 20 ottobre al 3 novembre 2022
ADEMPIMENTI
di Roberta Aiolfi e Cristina Piseroni
Alle imprese del settore del turismo è riconosciuto un credito d’imposta per l’IMU versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, nei quali è gestita l’attività turistica. Per potere usufruire del credito d’imposta, è stata approvata apposita autodichiarazione (da presentare entro il 28 febbraio 2023), unitamente a modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione, attestante i requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per potere usufruire del credito d’imposta.
L’art. 22 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
NOVITA’
Per potere usufruire del credito d’imposta, dal 28 settembre è possibile presentare apposita autodichiarazione, approvata con Provvedimento 16 settembre 2022, che ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante i requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per potere usufruire del credito d’imposta.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessate all’agevolazione:
· le imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica;
· le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
· nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,
per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che:
· i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e che
· i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Attenzione
L’agevolazione si applica anche con riferimento all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all’imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano, di cui alla Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 (pertanto, per IMU deve intendersi anche IMIS e IMI).
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (di seguito Temporary Framework). La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final del 21 giugno 2022.
PROCEDURE
Al fine di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.
Resta fermo che la condizione della diminuzione del fatturato deve sussistere, a prescindere dalla Sezione del Temporary Framework (3.1 e/o 3.12) nella quale si intende “allocare” il credito d’imposta.
Oltre ai dati del beneficiario e del rappresentante firmatario dell’autodichiarazione, le sezioni da compilare sono:
· Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (da rendere se il credito d’imposta è ricevuto nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, così come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442 final);
· Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (da rendere se il credito d’imposta è ricevuto nell’ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework; così come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442 final);
· Importi da riversare;
· Rinuncia;
· Sottoscrizione;
· Impegno alla presentazione telematica;
· Quadro A - Dati catastali immobili D/2 e IMU versata;
· Quadro B - Elenco dei soggetti appartenenti all’impresa unica;
· Quadro C - Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
Di seguito si procede con l’analisi delle modalità di compilazione di alcuni riquadri.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti, occorre tenere conto del credito d’imposta, nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12.
Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi delle medesime Sezioni del Temporary Framework) non determina il superamento dei relativi massimali, nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e/o “Importo credito Sez. 3.12” va indicato detto importo, pari alla colonna 3 del rigo A16, relativo al credito d’imposta spettante. Nel caso di superamento dei relativi massimali, nei predetti campi va riportato l’importo ridotto del credito, rideterminato ai fini del rispetto dei massimali.
Risulta possibile “allocare” il credito d’imposta in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. In tale caso, occorre compilare entrambe le dichiarazioni sostitutive relative alle predette Sezioni, indicando nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e “Importo credito Sez. 3.12” la quota del credito d’imposta di cui si intende beneficiare, rispettivamente, nell’ambito della Sezione 3.1 e nell’ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework.
Nella diversa ipotesi in cui l’intero importo del credito d’imposta sia “allocato” in una soltanto delle predette Sezioni, occorre compilare unicamente la corrispondente dichiarazione sostitutiva.
Esempio
Si supponga la situazione di un contribuente che non supera i massimali e ha diritto a un credito d’imposta di euro 10.000. In tale caso, il credito andrà indicato nella Sez. 3.1 e nel rigo A16 andrà riportato il medesimo importo.
Con riferimento ai punti E), F) e G) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), rileva il periodo ammissibile corrispondente al periodo dal 1º aprile 2021 al 30 giugno 2021 oppure a un periodo inferiore indicato nei campi “Data inizio” e “Data fine” in corrispondenza del punto E), di almeno un mese, comunque compreso tra il 1º aprile 2021 e il 30 giugno 2021. A tale fine, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.
Il beneficiario della misura può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell’andamento della propria impresa, in modo che l’aiuto possa coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90%, a seconda della dimensione dell’impresa).
Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lett. da a) a f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.
Relazione di controllo
Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto D) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto K) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il quadro B, per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.
Il calcolo del fatturato nelle ipotesi di “impresa unica” va effettuato in capo alla singola impresa, e non, invece, in capo al gruppo imprese, per quanto il massimale complessivo previsto dalla Sezione 3.12 debba intendersi in riferimento al gruppo imprese.
Tornando all’esempio precedente:
Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione di altre comunicazioni/istanze, non occorre compilare i righi del predetto quadro e va barrata la casella “Esonero”, sempre che non siano intervenute modifiche, nel qual caso occorre indicare nuovamente tutti i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo (compresi quelli per cui non sono intervenute modifiche).
Verifiche dell’Agenzia
La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l’identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile saranno sottoposti a una prima verifica dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:
· dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
· dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cd. LIPE);
· attraverso i flussi dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
· dalle dichiarazioni fiscali.
Importi da riversare e rinuncia
Il riquadro “Importi da riversare” deve essere compilato se il beneficiario ha già presentato il modello di autodichiarazione approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e, in relazione agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. regime “ombrello”), ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (per i dettagli su tale verifica si rimanda al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e alle istruzioni per la compilazione del relativo modello di autodichiarazione) e non ha già restituito, prima della presentazione dell’autodichiarazione, gli importi eccedenti comprensivi di interessi.
In tale caso, il beneficiario indica negli appositi campi, rispettivamente, l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza e l’importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento CE 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004, da restituire mediante sottrazione dal credito d’imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell’autodichiarazione.
In caso di compilazione del presente riquadro, il credito d’imposta utilizzabile è pari all’ammontare del credito d’imposta spettante, diminuito (fino a capienza) dell’importo indicato nel campo “Totale” del presente riquadro.
Tornando all’esempio precedente in caso di importi da riversare pari ad euro 5.500 il credito d’imposta usufruibile sarà pari ad euro 4.500 (10.000 - 5.500).
Rinuncia
Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, volesse rinunciare al credito comunicato, può presentare una rinuncia, utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tale caso, vanno compilati solo i campi:
· del codice fiscale del soggetto beneficiario;
· dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione (e, eventualmente, i campi relativi all’intermediario delegato).
La rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa entro il 28 febbraio 2023.
Importi Quadro A - Dati catastali Immobili D/2 e IMU versata
In riferimento a ciascuno degli immobili di categoria catastale D/2, per i quali sia stata versata la seconda rata IMU 2021, è necessario specificarne il Comune di ubicazione e i relativi dati catastali (nello specifico, sezione urbana, foglio catastale, particella catastale e subalterno).
Nel rigo A16 (si veda stralcio riportato nell’esempio precedente), va indicato:
· in colonna 1, l’importo dell’IMU versata mediante Mod. F24, a titolo di seconda rata relativa all’anno 2021 per gli immobili indicati;
· in colonna 2, l’importo dell’IMU versata con le altre modalità previste, a titolo di seconda rata relativa all’anno 2021 per gli immobili indicati;
· in colonna 3, l’importo del credito d’imposta pari al 50% della somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del presente rigo.
Trasmissione
L’autodichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con Provvedimento 16 settembre 2022, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una ricevuta, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni.
Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta, per comunicare ai richiedenti il riconoscimento - o il mancato riconoscimento - del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 21/2022.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dalla seconda ricevuta, esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il Mod. F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo Mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, con risoluzione 30 settembre 2022, n. 53/E, è stato istituito il seguente codice tributo:
· “6982”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU - art. 22 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Relativamente alle autodichiarazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta, con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati.
L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta, qualora non sussistano motivi ostativi. In tale caso, è necessario compilare l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, posta nel quadro C del modello.
L’eventuale integrazione dei dati richiesta dall’Agenzia è effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine del 28 febbraio 2023 oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
SCADENZA
L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal Provvedimento 16 settembre 2022 mediante i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
CASI PARTICOLARI
1) Imposte dirette
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
2) Dichiarazioni correttive o rinuncia
Entro la scadenza ordinaria è possibile:
· inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
· presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità utilizzate per la richiesta.
3) Definizione impresa in difficoltà
In relazione alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con riferimento alla dichiarazione B) o C) del modello, per la definizione di impresa in difficoltà, occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all’art. 2, punto 14, del Regolamento UE 702/2014 e all’art. 3, punto 5, del Regolamento CE 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa, occorre fare riferimento a quanto indicato alla lett. c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lett. f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.
4) Costi fissi
Gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lett. da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.
In conformità a quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lett. c), del Temporary Framework, per la Sezione 3.12, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo, considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell’ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettizzare dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l’ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso.
di Girolamo Ielo
Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, che può essere inviata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell'Agenzia, i contribuenti attestano il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l'Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento, il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24.
Con provvedimento n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo, di cui all’art. 22 del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022).
Con il provvedimento è, altresì, approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo - Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.
Come funziona il credito IMU in favore del comparto del turismo?
Il decreto Ucraina (art. 22 del D.L. n. 21/2022) ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
L'agevolazione si applica anche con riferimento all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale n. 14/2014, e all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, di cui alla legge provinciale n. 3/2014. Pertanto, per IMU deve intendersi anche IMIS e IMI.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, come modificata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (“Temporary Framework”). L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Nota bene
La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final del 21 giugno 2022.
Si stabilisce, altresì, che:
· il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
· gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate (che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto con Provv. 16 settembre 2022).
Come si compila l'autodichiarazione?
Frontespizio
Per quanto riguarda la compilazione del frontespizio, sono previste le seguenti istruzioni:
a) Beneficiario - Nell'apposito riquadro del frontespizio va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, ad esempio, società di persone, società di capitali, ente non commerciale, ecc.).
Qualora il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre a indicare il suo codice fiscale, deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il credito) nel periodo che intercorre da aprile 2019 alla data di presentazione dell’autodichiarazione, oltre a indicare il suo codice fiscale, deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito;
b) Rappresentante firmatario dell’autodichiarazione - Nel riquadro va indicato:
- se il beneficiario del credito d’imposta è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l’autodichiarazione (ad esempio, rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;
- se il beneficiario del credito d’imposta è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
a) Regole principali
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti, occorre tenere conto del credito d’imposta, nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12. Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi delle medesime Sezione del Temporary Framework) non determina il superamento dei relativi massimali, nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e/o “Importo credito Sez. 3.12” va indicato detto importo, pari alla colonna 3 del rigo A16. Diversamente, nei predetti campi va riportato l’importo ridotto del credito, rideterminato ai fini del rispetto dei massimali.
Risulta possibile “allocare” il credito d’imposta in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. In tale caso, occorre compilare entrambe le dichiarazioni sostitutive relative alle predette Sezioni. Nella diversa ipotesi in cui l’intero importo del credito d’imposta sia “allocato” in una soltanto delle predette Sezioni, occorre compilare unicamente la corrispondente dichiarazione sostitutiva.
Per la definizione di impresa in difficoltà, occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria.
Con riferimento ai punti E), F) e G) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), rileva il periodo ammissibile corrispondente al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 oppure a un periodo inferiore indicato nei campi “Data inizio” e “Data fine”, in corrispondenza del punto E), di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. A tale fine, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.
b) Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi
In conformità a quanto previsto dal paragrafo 87, lett. c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile, che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo, considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell’Allegato 1 alle istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).
Nelle istruzioni per la compilazione è presente l'Allegato 1, relativo al:
· calcolo dei costi fissi coperti (Sezione 3.12. del TemporarY framework);
· calcolo del rispetto dei costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12.
c) Oneri amministrativi
Con riguardo agli oneri amministrativi, ai fini dell’ammissione a tale regime di aiuti, viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto D) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto K) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il quadro B, per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.
d) Codici fiscali già comunicati
e) Impresa unica
Il calcolo del fatturato nelle ipotesi di “impresa unica” va effettuato in capo alla singola impresa, e non, invece, in capo al gruppo di imprese, per quanto il massimale complessivo previsto dalla Sezione 3.12 debba intendersi in riferimento al gruppo di imprese.
f) Perdita di fatturato e costi fissi
· attraverso i flussi dell’INPS, per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
g) Firma
La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro. Se l’autodichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all’intermediario il modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d’identità.
Importi da riversare
L'apposito riquadro deve essere compilato se il beneficiario ha già presentato il modello di autodichiarazione approvato con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 e, in relazione agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021 (cd. regime “ombrello”), ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e non ha già restituito, prima della presentazione dell’autodichiarazione, gli importi eccedenti comprensivi di interessi. In tale caso, il beneficiario indica negli appositi campi, rispettivamente, l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza e l’importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004, da restituire mediante sottrazione dal credito d’imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell’autodichiarazione.
A tale fine, resta fermo il termine stabilito dal punto 1.5 del Provv. 27 aprile 2022.
In caso di compilazione del riquadro, il credito d’imposta utilizzabile è pari all’ammontare del credito d’imposta spettante, diminuito (fino a capienza) dell’importo indicato nel campo “Totale” del presente riquadro.
Come si rinuncia al bonus?
Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato, può presentare una rinuncia, utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tale caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione (e, eventualmente, i campi relativi all’intermediario delegato).
La rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l’invio dell’autodichiarazione.
Sottoscrizione
Il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’autodichiarazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
Impegno alla presentazione telematica
Il soggetto incaricato della trasmissione dell’autodichiarazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.
Come compilare il quadro A (dati catastali immobili D/2 e IMU versata)
Al fine di beneficiare del credito d’imposta previsto, in riferimento a ciascuno degli immobili di categoria catastale D/2, per i quali sia stata versata la seconda rata IMU 2021, è necessario specificarne il Comune di ubicazione e i relativi dati catastali (nello specifico, sezione urbana, foglio catastale, particella catastale e subalterno).
Nel rigo A16, va indicato:
· in colonna 1, l'importo dell'IMU versata mediante modello F24, a titolo di seconda rata relativa all'anno 2021 per gli immobili sopra elencati;
· in colonna 2, l'importo dell'IMU versata con le altre modalità previste, a titolo di seconda rata relativa all'anno 2021 per gli immobili sopra elencati;
· in colonna 3, l'importo del credito d'imposta pari al 50% della somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del rigo.
Come compilare il quadro C (elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
Il quadro va compilato solo se la somma degli importi indicati nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e “Importo credito Sez. 3.12” è superiore a 150.000 euro.
Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario sono tenuti a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
· di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
· ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
La dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, apponendo la firma nell’apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto.
Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia
In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’art. 85 e nell’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011, per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.
A tale fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.
Autodichiarazione: invio con modalità telematiche
L’autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Ricevuta presa in carico
A seguito della presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ricevuta esito credito
Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta, per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.
Autodichiarazione: termini invio
L’autodichiarazione è inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il termine, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Nuova dichiarazione o rinuncia al credito
Nello stesso periodo, 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, è possibile:
· presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità innanzi viste.
Come fruire del credito d’imposta?
Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta sull'esito credito, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Fermo restando ciò, relativamente alle autodichiarazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011.
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta, con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta, qualora non sussistano motivi ostativi. L’integrazione è effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Notizie della settimana
fisco
Cartella di pagamento: cambiano i fogli di avvertenze
L'Agenzia delle Entrate ha modificato i fogli di avvertenze della cartella di pagamento, relativamente ai riferimenti ivi contenuti alle Commissioni tributarie: la riforma dell’ordinamento della giustizia tributaria ha, infatti, previsto che, a decorrere dal 16 settembre 2022, ove ricorrano all’interno del D.Lgs. n. 546/1992 le parole “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale”, devono essere sostituite, rispettivamente, da “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 ottobre 2022, n. 387971
Non imponibilità IVA per trasporti internazionali
Il regime di non imponibilità IVA, in linea di principio, non si rende più applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa, affida a un vettore terzo (subvezione). Con la nuova disciplina, è stata superata l'interpretazione estensiva della norma fornita in passato dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria, che riconosceva il carattere oggettivo della non imponibilità.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 ottobre 2022, n. 514
Esenzione IVA per opportunità di investimento
Perché le prestazioni di servizi concernenti la selezione di opportunità di investimento riguardanti operazioni di cartolarizzazione crediti NPL siano qualificate come operazioni esenti, occorre che i servizi forniti formino un insieme distinto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio esente. In ogni caso, nella valutazione sull'applicazione del regime di esenzione occorre, peraltro, tenere conto delle caratteristiche oggettive del servizio, nonché del grado di responsabilità del prestatore.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 ottobre 2022, n. 513
Bonus imprese energivore: parametro iniziale
In tema di credito d'imposta per "imprese energivore", se la società risulta già costituita alla data del 1° gennaio 2019, ma è rimasta inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 ed è priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019, da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 ottobre 2022, n. 512
Fusione per incorporazione: pro-rata detraibilità
La società incorporante, nel corso dell'anno di perfezionamento dell'operazione di fusione, può continuare a operare in via provvisoria la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti in base alla percentuale di pro-rata di detrazione "definitivo" individuato in sede di presentazione del modello di dichiarazione IVA relativa all'anno precedente all'operazione straordinaria, salvo conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione IVA.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 ottobre 2022, n. 511
Personale distaccato presso fondazioni
L'ammontare delle retribuzioni relative al personale in distacco dal fondatore concorre interamente al valore della produzione netta della fondazione. Tale soluzione interpretativa può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la fondazione si qualifichi come ente non commerciale. La natura non lucrativa della fondazione non preclude, tuttavia, che questa svolga attività imprenditoriale, se questa è strumentale allo scopo istituzionale per il quale è stata costituita.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 ottobre 2022, n. 510
IRAP: somme a dipendente per sentenza di TAR
Sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, ad eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo. Sono rilevanti, ai fini IRAP, le somme corrisposte da un'Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza di TAR.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 ottobre 2022, n. 509
Beni a viaggiatori extracomunitari senza IVA
In tema di cessione di beni a viaggiatori extracomunitari, non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad esempio, commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che, tuttavia, restano figure distinte da quella dell'intermediario, che può eseguire il rimborso in luogo del cedente. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali occasioni le cessioni in questione possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 ottobre 2022, n. 60/E
Il mining non è rilevante ai fini IVA
Il mining non è rilevante ai fini IVA, in quanto è caratterizzato dall'assenza di un legame sinallagmatico, con conseguente preclusione del diritto a detrazione. Il miner viene ricompensato in modo automatico dal sistema/network/rete; la remunerazione pagata dal network non è corrisposta nell'ambito di un rapporto di scambio di servizi. La relativa remunerazione concorre alla formazione del reddito imponibile.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 508
Utility token: quando non sono assimilabili ai voucher
La capacità di un utility token di trasformarsi dopo l'emissione farebbe venire meno la possibilità di riscontrare per questo strumento le condizioni previste per i voucher, poiché in determinate situazioni opera come criptovaluta, nel qual caso potrebbe piuttosto essere considerato un servizio di pagamento; non sono sufficientemente dettagliati i beni e/o i servizi cui darebbe diritto o l'identità dei potenziali fornitori che partecipano alla filiera; il suo scopo è suscettibile di modifica e, quindi, la funzione dello strumento non è ben definita al momento della sua emissione.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 507
Carburanti nei depositi fiscali: base imponibile
In tema di carburanti, custoditi nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato, l'immissione in consumo dai depositi è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione e il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disciplina è finalizzata a contrastare le frodi in materia di IVA che interessano i carburanti, custoditi nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 506
IVA: supporti nutrizionali medici
L’IVA agevolata per ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti non può trovare applicazione con riferimento alla cessione di acqua gelificata, bevande in gel, polveri addensanti e miscele polimeriche da somministrarsi per via orale ed enterale, effettuata nei confronti sia delle Aziende sanitarie, che di soggetti privati, in quanto gli stessi non sono qualificabili di per sé come "ausili o protesi", trattandosi di beni impiegati non per consentire al paziente di assumere le sostanze nutritive necessarie, ovviando alla menomazione funzionale permanente che gli impedisce di alimentarsi autonomamente, bensì di prodotti aventi la funzione di alimentare/idratare il paziente al quale sono somministrati.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 505
IVA: royalties per l’utilizzo di piattaforma on line
Le royalties per l’utilizzo di piattaforma on line, nell'ambito delle cessioni o concessioni in uso di marchi o brevetti, devono essere assoggettate a IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 504
Riporto perdite fiscali pregresse: test di vitalità
Nel caso in cui, per effetto della scissione, sia trasferito alla beneficiaria un ramo d’azienda, il test di vitalità deve essere calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli artt. 172 e 173 del TUIR, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso, mentre, laddove siano trasferiti alla beneficiaria beni non integranti un ramo d’azienda, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti), che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità economica del compendio scisso, sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 503
Esenzione IVA per pulizia degli Hub vaccinali
I servizi di pulizia e sanificazione degli Hub vaccinali sono soggetti al regime di esenzione da IVA previsto per le cessioni di vaccini contro il COVID-19, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell'imposta. Tali servizi, che consentono la massima diffusione della campagna vaccinale a costi sostenibili, in quanto non comportanti addebito d’imposta, sono esclusi dall'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 502
Gruppo IVA e opzione applicazione separata
Nell’ambito di un gruppo IVA, ai fini dell’opzione per l'applicazione separata dell'IVA, l'uniformità negli elementi essenziali delle attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività, è condizione sufficiente per ritenere sussistenti attività effettivamente distinte e obiettivamente autonome, ancorché svolte nell'ambito della stessa impresa.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 501
Contributo straordinario contro il caro bollette
In caso di fusione per incorporazione, il soggetto su cui ricade l'obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione per incorporazione, subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all'incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all'imposta sul valore aggiunto.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 500
IVA: gestione piattaforma di scambio titoli
In tema di servizi informatici relativi alla gestione di una piattaforma di scambio titoli, al fine di stabilire il trattamento IVA, occorre verificare se, anche sulla base delle specifiche previsioni contrattuali che li regolano, sotto il profilo funzionale, tali servizi si configurano quali semplici attività di supporto tecnico/informativo o amministrativo oppure se si tratta di servizi che, nei termini anzidetti, sono idonei a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti giuridici dei destinatari.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2022, n. 499
Commercialisti: obbligo formativo assolto
Per commercialisti ed esperti contabili, l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 crediti formativi professionali, a prescindere dall'anno di conseguimento dei crediti formativi. Diversamente, in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, il MEF ha chiarito che il differimento del termine degli obblighi di formazione non abroga il principio dell'annualità.
CNDCEC, informativa 12 ottobre 2022, n. 97
Bonus attività fisica adattata: domande dal 15 febbraio al 15 marzo 2023
La richiesta del credito d’imposta per spese sostenute per attività fisica adattata può essere inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 11 ottobre 2022, n. 382131
Bonus sistemi di accumulo energia rinnovabile
La domanda per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili deve essere inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Dopo la presentazione della richiesta, viene rilasciata una ricevuta, che ne attesta la presa in carico (o lo scarto con le relative motivazioni).
Agenzia delle Entrate, provvedimento 11 ottobre 2022, n. 382045
Bonus energia III trimestre: pronti i codici tributo per i cessionari
Pronti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante acquistati dai cessionari. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 ottobre 2022, n. 59/E
Bonus edilizi e remissione in bonis: sanzioni
Il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, relativa al superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi, è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo 8114.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E
Commercialisti: regolamento organi consultivi
Ai componenti delle Commissione di studio, scelti fra soggetti non iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per la partecipazione alle sedute delle Commissioni di studio, anche da remoto, è riconosciuto un gettone di presenza, la cui entità è stabilita in 300 euro. Lo prevede il regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle assemblee e conferenze annuali, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 27 luglio 2022.
CNDCEC, informativa 11 ottobre 2022, n. 95
IMPRESA
Buono Fiere: dal 10 novembre al via le richieste di rimborso
Il MISE ha individuato i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”. Tali istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Le istanze di rimborso del buono fiere, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000, salvo alcune eccezioni.
Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 18 ottobre 2022
Riforma del processo civile in G.U.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Gli obiettivi sono quelli della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. 17 ottobre 2022, n. 243)
Esclusione partecipazione procedure d’appalto
Pubblicato il decreto del MEF che individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate. In particolare, il decreto individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale. È considerata violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di:
a) atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli Uffici;
b) atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli Uffici;
c) cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità, emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Una violazione è considerata grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 28 settembre 2022 (G.U. 12 ottobre 2022, n. 239)
ETS: il codice dopo il decreto Semplificazioni
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “D.L. Semplificazioni: come cambia il Codice del Terzo Settore” fa chiarezza sulle principali modifiche fiscali che si sono avute appunto con il decreto Semplificazioni. Le modifiche richiedono la prevista autorizzazione della Commissione europea e, quindi, per l’operatività bisognerà attendere l'esercizio successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione, ad esclusione delle specifiche disposizioni già operanti perché non subordinate al nulla osta europeo.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 11 ottobre 2022
lavoro
Part time ciclico verticale: una tantum 550 euro
L’INPS rende operative la procedura di domanda dell’indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, secondo le disposizioni del decreto Aiuti. Il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al contratto dell’anno 2021 - deve fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e, nel complesso, un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto, all’interno del “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale. Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
INPS, circolare 13 ottobre 2022, n. 115
Decreto Aiuti bis: incremento delle pensioni
L’INPS detta le istruzioni applicative relative all’incremento delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima. L’Istituto individua i trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione, le modalità di calcolo dell’incremento e di pagamento dello stesso. L’incremento è determinato sulla base delle prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e delle prestazioni erogate dall’INPS, ad esclusione delle seguenti:
1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO, indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che vengono perequate singolarmente;
2) prestazioni a carattere assistenziale;
3) prestazioni di accompagnamento a pensione;
4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
INPS, circolare 13 ottobre 2022, n. 114
Indennità di presidenza: maggiorazione su TFS
L’INPS interviene con riguardo alla maggiorazione dell’indennità di presidenza, relativamente al comparto del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sull'applicazione del criterio del pro rata, ai fini dell’indennità di buonuscita. La struttura territoriale INPS competente provvederà alla liquidazione della prestazione, comprensiva della maggiorazione dell’indennità di presidenza.
INPS, circolare 11 ottobre 2022, n. 112
Ricorsi su accertamento in materia di lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti contro atti di accertamento nei confronti di datori di lavoro che occupano personale impegnato in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell’organo ispettivo.
INL, nota 10 ottobre 2022, n. 2016
Avvocati: nuovi parametri/tariffe dal 23 ottobre
I valori-base dei compensi possono aumentare o diminuire soltanto nella misura del 50%; spese forfetarie sempre al 15%. Previste anche una tariffa oraria per le prestazioni e una tabella ad hoc per le procedure concorsuali, con incrementi del 30%, se hanno successo la mediazione o la negoziazione assistita e del 20% per l'attività introduttiva davanti al giudice amministrativo. I nuovi parametri per i compensi degli avvocati saranno in vigore dal 23 ottobre 2022.
Ministero della Giustizia, decreto 13 agosto 2022, n. 147 (G.U. 8 ottobre 2022, n. 236)
Agenda
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Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.
Data
Oggetto
verifica
OTTOBRE 2022
giovedì 20
Comunicazione tax credit pagamenti elettronici
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali
martedì 25
Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2022 integrativo
Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni
lunedì 31
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Invio telematico Mod. 770/2022
Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2021 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS
Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2022 per soggetti non titolari di partita IVA
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Semplificato/Ordinario o Mod. 770 unificato anni precedenti
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
NOVEMBRE 2022
mercoledì 2
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
10/25/2022CREDITO D'IMPOSTA IMU SETTORE TURISMO ... (Leggi tutto) 6/4/2022IMU: ACCONTO E NOVITA’ Paolo Cocchi Ragioniere Tributarista – Amministratore Condomini Via Giulio Cesare Vanini, 6 - 50129 Firenze Tel.: 055/476596 - Fax: 055/7472103 www.studiococchifirenze.it Mail: paolo.cocchi@tributaristi.fi.it PEC Mail: paolo.cocchi@pec.tributaristi.fi.it
6/4/2022IMU: ACCONTO E NOVITA’ Paolo Cocchi Ragioniere Tributarista – Amministratore Condomini Via Giulio Cesare Vanini, 6 - 50129 Firenze Tel.: 055/476596 - Fax: 055/7472103 www.studiococchifirenze.it Mail: paolo.cocchi@tributaristi.fi.it PEC Mail: paolo.cocchi@pec.tributaristi.fi.it